Art. 10.
(Piano d'azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il Piano d'azione nazionale pluriennale degli interventi per la promozione del sistema integrato per l'infanzia.
      2. Il Piano d'azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. Sulle parti del programma sulle quali nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si è realizzata l'intesa, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
      4. Il Piano d'azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, deve prevedere un

 

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incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 15 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia deve prevedere il completamento della generalizzazione.
      5. Il Piano d'azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
      6. Il Piano d'azione programma il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.
      7. Per le spese annuali di gestione, il Piano prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.